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I
PADRI FONDATORI
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Molti anni fa gli allevatori del
Montefeltro progettarono di riprendere e portare su
una dimensione più ampia l’antica preparazione della
“Casciotta di Urbino”.
La tradizione centenaria di questo formaggio non si
era perduta con la scomparsa della mezzadria pur restando
limitata nell’ambito di qualche famiglia diretto-coltivatrice.
Nei poderi di un tempo i coloni usavano allevare una
decina di pecore e qualche vacca da latte: con la produzione
eccedente il consumo familiare preparavano questo caratteristico
formaggio.
Memori di questa tradizione, l’obiettivo fondamentale
di quei valorosi allevatori fu semplicemente quello
della valorizzazione del latte prodotto delle zone svantaggiate
dell’appennino dove stava continuando l’estensivizzazione
Colturale e la pastorizia restava una delle poche attività
a difesa dell’ambiente e del territorio.
Confortati dai primi successi e realizzato un caseificio
cooperativo (Cooperativa del Petrano), si iniziò una
ricerca storica sulle origini della “Casciotta” ed il
4 Aprile 1979 venne inoltrata al M.A.F. istanza di riconoscimento
della denominazione di origine.
Dopo il parere favorevole del Comitato nazionale per
la tutela espresso il 17 Luglio 1981, il Presidente
della Repubblica emise il decreto di riconoscimento
della Denominazione di Origine del formaggio “Casciotta
di Urbino”.
Dopo alterne vicende dovute anche alle difficoltà economiche
che negli anni ’80 incontrarono alcuni caseifici e grazie
soprattutto alla spinta della Cooperativa del Petrano,
che aveva sempre continuato a produrre “Casciotta di
Urbino” e che nel frattempo era entrata a far parte
del Gruppo Fattorie Italia.
In data 6 Luglio 1992 venne costituito il Consorzio
volontario per la tutela del formaggio denominato “Casciotta
di Urbino”.
Formato da una base sociale di 12 soci, il Consorzio
ha presentato in data 6 Ottobre 1992 ai Ministeri competenti
Istanza per ottenere l’incarico di vigilanza sulla produzione
e sul commercio della “Casciotta di Urbino”.
La sede legale del Consorzio è stata fissata per statuto
Presso la C.C.I.A.A. di Pesaro, mentre la sede operativa
è situata in Montemaggiore al Metauro (PU) presso la
sede del Consorzio “Fattorie Marchigiane”, il principale
produttore di “Casciotta di Urbino”.
Attualmente sono in fase di attuazione i progetti ed
i programmi già approvati dal consiglio di amministrazione.
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FINALITA'
DEL CONSORZIO
Compiti
e finalità del Consorzio volontario per la tutela del
formaggio Denominato “Casciotta d’Urbino”
Il Consorzio ha per oggetto lo svolgimento dell’opera
più opportuna:
- a) per tutelare
la produzione ed il commercio del formaggio “Casciotta
d’Urbino” e l’attuazione dell’uso della denominazione
di “Casciotta d’Urbino”, provvedendo alla difesa
della denominazione stessa in Italia e all’estero,
in armonia con le disposizioni legislative italiane
e con la regolamentazione comunitaria;
- b) per apporre,
previa autorizzazione dei competenti Enti Pubblici,
il contrassegno costitutivo della denominazione
di origine secondo le modalità che saranno disciplinate
da apposito regolamento;
- c) per la divulgazione
del consumo del formaggio “Casciotta d’Urbino”,
mediante tutte quelle iniziative che saranno ritenute
idonee per agevolarne il commercio interno e quello
di esportazione;
- d) per svolgere
attività, azione tecnica allo scopo di favorire
il costante miglioramento dei mezzi di produzione
del formaggio “Casciotta d’Urbino” ed il conseguente
perfezionamento qualitativo della sua produzione
anche attraverso l’assistenza tecnico-sanitaria
agli allevatori soci produttori di latte ovino e
bovino;
- e) …per la migliore
presentazione del formaggio “Casciotta d’Urbino”,
in Italia e all’estero, anche nel campo pubblicitario;
- f) per esercitare
una costante vigilanza sulla produzione e sul commercio
del formaggio “Casciotta d’Urbino” dei propri associati
e sull’uso dei marchi Consorziali, promuovendo,
per la tutela degli stessi, …per impedire e reprimere
abusi e irregolarità in materia;…
(dallo Statuto)
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IL
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
Disciplinare di produzione
della Denominazione di origine del formaggio "Casciotta
d'Urbino"
DM 4 agosto 1995 GURI
n. 208 del 6 settembre 1995
(Iscrizione nel "Registro delle denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geogra-fiche
protette" ai sensi del Reg. CE n. 1107/96)
Art. 1
La zona di provenienza del latte
destinato alla trasformazione del formaggio "Casciotta
d'Urbino" comprende l'intero territorio della
provincia di Pesaro e Urbino.
Art. 2
Il formaggio "Casciotta d'Urbino", a pasta
semicotta, è prodotto con latte di pecora intero
in misura variabile fra il 70 e l'80% e con latte
di vacca intero per il restante 20-30% derivato da
due mungiture giornaliere, provenienti da allevamenti
ubicati nella zona di cui all'art.1, ottenuto nel
rispetto di apposite prescrizioni relative al pro
cesso di realizzazione e in quanto rispondente al
seguente standard produttivo:
- il latte di
pecora e di vacca viene coagulato a temperatura
di 35°C circa con caglio liquido e/o in polvere;
- Il formaggio
deve essere sottoposto, in stampi idonei, ad una
pressatura manuale con tecnica caratteristica;
- la salatura:
deve essere effettuata a secco ovvero alternando
la salamoia alla salatura a secco;
- Il formaggio
deve essere maturato per un periodo variabile da
20 a 30 giorni, in ambiente a temperatura compresa
fra i 10 e i 14 °C e con umidità di 80-90%,
in relazione alle dimensioni della forma;
- forma: cilindrica
a scalzo basso con facce arrotondate;
- dimensioni:
il diametro e compreso fra 12 e 16 cm con altezza
dello scalzo da 5 cm a 7 cm;
- peso variabile
da 800 g a 1200 g in relazione alle dimensioni della
forma;
- aspetto esterno:
crosta sottile, di spessore pari a circa 1 mm, di
colore paglierino ad avvenuta maturazione;
- pasta: la
struttura si presenta di consistenza molle e friabile
con lieve occhieggiatura; al taglio il colore risulta
bianco - paglierino;
- sapore: dolce,
caratteristico delle particolari procedure di produzione;
- grasso sulla
sostanza secca: non inferiore al 45%.
Il prodotto è
utilizzato come formaggio da tavola.
Art. 3
Il formaggio a denominazione di
origine "Casciotta d'Urbino" deve recare
apposto all'atto della sua immissione al consumo il
contrassegno di cui all'allegato A, che costituisce
parte integrante del presente decreto, a garanzia
della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative.
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